Amministrazione Trasparente
La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
Modalità per la richiesta di accesso ai documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria detenuti dal Comune di Besenello
Data di inizio pubblicazione
Chi può richiedere
L'accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque di accedere ai documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria detenuti dalle pubbliche amministrazioni.
Dove rivolgersi
La richiesta di accesso generalizzato può essere presentata alternativamente:
• alle strutture comunali competenti a detenere i documenti oggetto della richiesta, individuabili consultando l'organigramma dell'amministrazione;
• all'ufficio Segreteria del Comune di Besenello, il quale, se non direttamente competente, provvederà a trasmettere la richiesta ai Servizi di merito competenti.
Per informazioni telefonare
Quanto costa
Il rilascio di copia cartacea o digitale dei documenti è gratuito, salvo il rimborso dei costi di ricercae dei costi di riproduzione sostenuti e documentati dall'amministrazione.
Tempi di attesa
Il procedimento di accesso generalizzato si conclude nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
Come fare / Cosa fare
La richiesta di accesso generalizzato non necessita di motivazione e deve indicare:
• i dati identificativi del richiedente;
• i documenti ai quali si riferisce, o gli elementi necessari per la loro identificazione.
La richiesta può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e presentata:
• tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: comunedibesenello@pec.it
• tramite posta ordinaria alla Segreteria - via Degasperi 5, 38060 Besenello
• direttamente presso l’ufficio protocollo del Comune di Besenello - via Degasperi 5, 38060 Besenello.
Il responsabile della struttura comunale competente a detenere i documenti oggetto della richiesta si pronuncia sulla stessa con provvedimento espresso e motivato, comunicato al richiedente ed agli eventuali controinteressati.
Si applicano le esclusioni previste dalla legge, incluse quelle di cui all'art. 24, comma 1, della legge n. 241/1990 (nell'ordinamento locale si applicano le corrispondenti disposizioni dell'art. 32 bis, commi 1 e 2, della legge provinciale n. 23/1992). Si applicano altresì i limiti derivanti dalla tutela di determinati interessi pubblici e privati, elencati nell'art. 5 bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 33/2013.
In caso di accoglimento dell'istanza nonostante l'opposizione dei controinteressati, i documenti richiesti sono trasmessi al richiedente non prima che siano decorsi quindici giorni dalla ricezione della comunicazione stessa da parte dei controinteressati.
Riferimenti normativi
Art. 5 co. 2 e co. 5 bis D.Lgs. 33/2013
Art. 1 co.1 L.R. 10/2014
Posizione GPS
18/03/2018
Ultimo aggiornamento:25/01/2024 11:51